Regolarizzazione delle Irregolarità Formali Relative alla Legge di Bilancio

A chi interessa

Tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica. Ciò include i sostituti d'imposta, gli intermediari e altri soggetti tenuti, per legge, a comunicare dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Per quali violazioni

Possono essere regolarizzate le seguenti violazioni:

  • Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati o con errate indicazioni o incompletezza dei dati relativi al contribuente.
  • Omissione o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, a condizione che l'imposta sia stata assolta.
  • Omissione, irregolarità o incompletezza nella presentazione degli elenchi Intrastat.
  • Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, quando la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta.
  • Omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività.
  • Erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali.
  • Violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento.
  • Tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari.
  • Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari.
  • Omissione o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria.
  • Omissione comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.
  • Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
  • Detrazione dell'IVA applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota, sempreché l'IVA risulti assolta dal cedente o prestatore.
  • Irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l'IVA risulti assolta, anche se irregolarmente.
  • Omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della remissione in bonis.
  • Mancata iscrizione al Vies, l'archivio necessario per effettuare operazioni intracomunitarie.

Le irregolarità non sanabili

Non è possibile avvalersi della regolarizzazione per le seguenti situazioni:

  • Violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta o sul pagamento del tributo.
  • Violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, imposte di registro, di successione, ecc.).
  • Violazioni formali oggetto di rapporto esaurito o pendente al 1° gennaio 2023, con pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata per la regolarizzazione.
  • Atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
  • Emergenza di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero.
  • Violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, tra cui la compilazione del quadro RW e violazioni concernenti l'Ivie e l'Ivafe.
  • Omesse comunicazioni necessarie per alcune opzioni o agevolazioni fiscali.

Procedura di Regolarizzazione e Costi

Per regolarizzare le violazioni formali, è necessario effettuare il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, in corso di conversione) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.

Nel modello F24 andrà riportato il codice tributo TF44  - “Regolarizzazione violazioni formali art.1 co.166 a 173 legge 197/2022” nella sezione Erario, nel campo “anno di rifermento” si deve indicare l’anno per il periodo cui si riferisce la violazione. Nel caso di pagamento rateale occorre indicare il numero complessivo di rate ad esempio “0102” nel caso di pagamento di prima rata e “0202” nel caso di pagamento della seconda, se in un’unica soluzione “0101”.

Restiamo a disposizione per ogni eventualità, potrete contattarci ai riferimenti in cima alla pagina

 

 

 

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